STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE NOMEN OMEN
Art. 1. - E' costituita l'Associazione culturale denominata “Nomen Omen”. Nomen Omen è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.
Art. 2. - L'Associazione Nomen Omenpersegue i seguenti scopi:
- Stimolare e sostenere la crescita morale, spirituale, culturale e sociale dell’uomo attraverso ogni forma di arte;
- Promuovere l’insegnamento, la pratica e la divulgazione delle arti e delle loro applicazioni con particolare riguardo al teatro, al cinema, alla fotografia, alle arti cinevisive, alla musica e alla danza;
- Porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni dell’esperienza artistica, un’occasione per esprimere ed affermare la propria personalità.
Art. 3. - L'associazione Nomen Omen per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
- attività culturali: convegni; conferenze; dibattiti; seminari; proiezioni cinematografiche e cinevisive; produzioni teatrali e cinematografiche; teatroterapia e musicoterapia; concerti e formazione gruppi musicali; pranzi sociali, cene spettacolo e intrattenimenti ricreativi in genere; organizzazione di festival, mostre, concorsi ed eventi;
- attività di formazione: corsi di teatro, musica, cinema, danza e fotografia, teorico pratici, per bambini, adulti ed operatori sociali, educatori, insegnanti; istituzioni di gruppi di studio e di ricerca; promozione dello studio delle arti nella loro globalità; divulgazione delle tecniche artigianali e delle arti minori e la valorizzazione dell’artigianato attraverso tutti gli strumenti ritenuti idonei dall’associazione;
- attività editoriale: pubblicazione di una rivista bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute; pubblicazione di libri inerenti l’arte in genere.
Art. 4. – L’associazione, per assolvere al meglio i propri scopi, può creare una rete di collaborazioni con altre associazioni attraverso protocolli d’intesa elaborati ad hoc.
Art. 5. – L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo ricorrendo anche ai propri associati.
Art. 6. – L’associazione per raggiungere i propri fini si organizzerà per progetti, deliberati in sede assembleare. Il Consiglio Direttivo nominerà un responsabile di progetto coadiuvato da un vice responsabile, entrambi scelti tra i soci fondatori o ordinari, che ne curerà la messa in opera rispondendo del proprio operato di fronte all’assemblea stessa.
Art. 7. - L'associazione Nomen Omen è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e che, accettandone lo statuto, si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
- soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’associazione, hanno diritto al voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, tranne in caso di dimissioni volontarie o se sussistono elementi per la esclusione. I soci fondatori, al pari dei soci ordinari, sono tenuti al pagamento delle quote sociali stabilite in sede di assemblea.
- soci ordinari: persone, enti che abbiano fatto richiesta scritta di ammissione e ottenuto la qualifica di socio ordinario dal Consiglio Direttivo. I soci ordinari partecipano fattivamente alla vita dell’associazione e, al pari dei soci fondatori, hanno diritto al voto, sono eleggibili alle cariche sociali e sono tenuti al pagamento delle quote sociali stabilite in sede di assemblea;
- soci collaboratori: persone che abbiano fatto richiesta scritta di ammissione, controfirmata da un socio fondatore o ordinario, e ottenuto la qualifica di socio collaboratore. I soci collaboratori non fanno parte dell’assemblea e, pertanto, non hanno diritto di voto nè sono eleggibili alle cariche sociali. Il socio collaboratore può in ogni momento chiedere per iscritto al Consiglio Direttivo l’ammissione a socio ordinario;
- soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere permanente sono esonerati dal versamento di quote sociali.
Art. 8. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente dal Consiglio direttivo.
Art. 9. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.
Art. 10. - Tutti i soci ordinari e fondatori maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Art. 11. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari stabiliti entrambi dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 12. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 13. – Gli organi dell’Associazione sono:
- l’assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.
Art.. 14. – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea e con comunicazione tramite email.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale e attraverso la mailing list.
Art. 15. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- elegge il Consiglio direttivo;
- approva il bilancio preventivi e consuntivo;
- approva il regolamento interno
- propone e delibera i progetti dell’associazione.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione, o, in sua vece, dal Vice Presidente. Il Segretario ne curerà la stesura dei verbali che verranno sottoscritti dagli stessi alla fine dell’assemblea.
Art. 16. – Il consiglio direttivo è composto da 3 a 5 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Art. 17. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione Nomen Omen. Si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da:
- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
- supervisionare l’operato dei responsabili dei progetti i quali, per qualsiasi modifica, devono rivolgersi al Consiglio Direttivo;
- formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
- Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affliggere all’albo dell’Associazione e da comunicare tramite mailing list agli associati.
Art. 18. – Nell’ambito del consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Tesoriere
- Il Segretario
Qualora il consiglio direttivo fosse composto di soli 3 membri la figura del Segretario e del Tesoriere possono coincidere
Art. 19. – Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
Art. 20. – Il Vice Presidente Sostituisce in tutte le funzioni il Presidente durante le sue assenze. Il Vicepresidente deve mantenersi in linea con le scelte del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.
Art. 21. – Il Tesoriere attende alla gestione finanziaria, della quale è responsabile verso il Presidente e verso il Consiglio Direttivo; predispone e fornisce tutti i dati e gli atti occorrenti per i bilanci preventivo e consuntivo. Al Tesoriere è affidata anche la custodia degli inventari dei beni della Società.
Art. 22. – Il Segretario ha il compito di stendere i verbali delle adunanze di Assemblea e del Consiglio Direttivo, che vengono firmati anche dal Presidente; provvede alla corrispondenza d'ufficio. Al Segretario è affidata anche la custodia dei verbali e di tutti gli atti sociali.
Art.23. – In caso di impedimento o dimissione di uno o più membri del Consiglio Direttivo il Presidente, sentiti i membri restanti, nominerà dei sostituti ad interim.
Art. 24. - Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.
Art. 25. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.